Una delle novità più rilevanti introdotte dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è la cosiddetta “procedura di allerta”. Obiettivo di questa misura è rilevare con tempestività gli indizi di crisi dell’impresa per favorire una riorganizzazione dell’attività aziendale e allo stesso tempo soddisfare i creditori.
 

Ma chi è incaricato a rilevare i segnali di crisi?

Al pari dei sindaci e revisori (che lavorano per l'azienda), il legislatore ha identificato alcuni soggetti esterni che possono far scattare l'allerta, ovvero i cosiddetti creditori qualificati che sono:

  1.  Agenzia delle entrate
  2. Inps
  3. Agenzia di riscossione

Tutti e tre questi soggetti sono chiamati ad effettuare segnalazioni nel caso di ritardo nei pagamenti di imposte, contributi, debiti scaduti per Iva, contributi e imposte iscritte a ruolo.

In particolare, il nuovo Codice di Crisi delle imprese stabilisce per ciascuno di questi enti alcune soglie oltre le quali scatta l'allerta e, quindi, i creditori possono far ricorso all'OCRI.

Secondo quanto prevede l'art. 15 del D.Lgs. 14/2019:

"L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione delle imposte hanno l’obbligo – i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione – di dare avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante e che, se entro 90 giorni dall’avviso egli non avrà estinto o regolarizzato il proprio debito, o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società".

Vediamo nel dettaglio quando i tre creditori sono obbligati a dare il via alla procedura di allerta.

Segnalazione dell'Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, la legge fa riferimento ai soli debiti Iva, in pratica quelli scaduti e non versati pari ad almeno il 30% del volume di affari del periodo a cui si riferisce l’ultima liquidazione e non inferiore ad uno dei seguenti limiti:

  •  25 mila euro per fatturato sino ad euro 2 milioni di euro
  • 50 mila euro per volume d’affari sempre dell’anno precedenti fino ad 10 milioni di euro
  •  100 mila euro se il fatturato dell’anno precedente ha superato euro 10 milioni di euro

Segnalazione dell'INPS

Nel caso dell’Inps, invece, l'allerta scatta nel caso di ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali con un ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, in ogni caso superiore a 50 mila euro.

Segnalazioni dell'Agente di Riscossione

Per l’Agente della Riscossione, infine, il parametro è rappresentato dalla somma dei crediti affidati allo stesso, dopo l’entrata in vigore del “Codice della Crisi”, auto dichiarati o accertati e scaduti da oltre 90 giorni, qualora superino l’importo di euro 500 mila per le imprese individuali, e un milione di euro nel caso di quelle collettive.

Procedimento di composizione assistita

Cosa succede se ci si trova in uno dei casi che abbiamo appena descritto?

Prima di tutto va detto che i creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione se l'imprenditore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso le pubbliche amministrazioni.

Se non è questo il caso, Agenzia delle Entrate, INPS e Agente di riscossione faranno comunicazione formale all’imprenditore informandolo che, in caso di mancato adempimento o mancato avvio spontaneo della procedura di composizione assistita della crisi, entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, verrà effettuata una segnalazione all’OCRI, Organismi di composizione della crisi d’impresa, che verrà istituto presso le varie camere di commercio presenti sul territorio.

In caso di segnalazione all’OCRI, la legge prevede che, prima di tutto, venga costituito il collegio costituito da tre esperti che si occuperà della gestione della crisi.

Una volta verrà verificato lo stato di crisi. L'OCRI può disporre l'archiviazione:

  • quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta;
  • quando l'organo di controllo societario o, in sua mancanza, un professionista indipendente attesti l'esistenza di crediti di imposta o altri crediti verso pubbliche amministrazioni che, portato in compensazione con i debiti.

Nel caso in cui la crisi venga accertata, il collegio aiuterà il debitore nella individuazione delle possibili misure per porvi rimedio fissando un termine al debitore entro il quale questo deve riferire sulla loro attuazione.

In caso di mancato accordo con i creditori, il Collegio inviterà l'imprenditore a fare accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, nel termine di 30 giorni.

Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, il collegio informerà il pubblico ministero che, ove ritenga ne sussistano i presupposti, dovrà formulare la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale.

Ma per chiudere, una nota positiva: tutti gli imprenditori "virtuosi" che di propria iniziativa presentano istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza, godranno invece di misure premiali tra cui la riduzione di interessi sanzioni dei debiti tributari e l'esenzione dai reati di bancarotta.