Se stai leggendo questo articolo, probabilmente già avrai una conoscenza di base dell’assicurazione del credito o ne avrai sentito parlare. 

Questo servizio supporta le aziende nella ricerca di quell’equilibrio tra la concessione di dilazioni di pagamento (molto spesso utile per acquisire o fidelizzare i propri clienti) e la necessità di limitare il rischio che questi possano non pagare le fatture al termine stabilito. 

Assicurando i crediti commerciali si ha infatti la garanzia di incassare fino al 90 per cento del credito inserito in copertura: un vantaggio notevole che apre anche nuove strade e possibilità di business per quelle aziende che hanno il timore di aprirsi a nuovi clienti o nuovi mercati che non conoscono sufficientemente.

Per comprendere il funzionamento della polizza di assicurazione del credito, è utile conoscere alcuni concetti di base. In questo articolo ti spieghiamo in modo semplice quali sono i principali termini utilizzati all’interno della polizza. 

Partiamo dalle basi: la polizza di assicurazione del credito copre i cosiddetti “crediti commerciali”, cioè importi certi, liquidi ed esigibili relativi ad una o più fatture emesse a seguito di forniture di beni o servizi verso imprenditori privati. 

I “crediti assicurabili”, cioè oggetto della copertura assicurativa, sono quelli sorti e fatturati verso clienti su cui è stato concesso un affidamento nel periodo di efficacia della polizza. Pertanto, ai fini  della garanzia assicurativa, ciò che conta è il momento in cui il credito di cui l’assicurato è titolare è sorto, e non il momento in cui si verifica il sinistro.

Importante specificare che l’Assicurazione del credito copre i crediti che sorgono tra aziende commerciali (business-to- business): questo significa che si adatta perfettamente alle operazioni commerciali tra imprenditori privati che operano nel mercato domestico ed export. 

È il corrispettivo economico della prestazione assicurativa, ed è sulla base del fatturato assicurabile. 

Per fatturato assicurabile si intende il valore complessivo delle forniture con pagamento dilazionato effettuate dall’assicurato nei confronti di clienti residenti nei Paesi previsti dalla polizza, al netto delle esclusioni concordate con l’assicuratore.

La polizza di assicurazione del credito prevede che, per ciascun cliente su cui si vuole attivare la copertura assicurativa, venga concesso dall’assicuratore un “affidamento”, che costituisce l’importo entro cui è accordata la garanzia.

Esistono diversi tipi di affidamento a seconda di quanto previsto dalla singola polizza.

Anzitutto il Limite Massimo Assicurabile, con cui l’assicuratore determina l’importo di copertura massimo per ciascun cliente.

Esistono poi opzioni di copertura, in cui le garanzie concedibili avvengono in modo automatico e predeterminato, e dipendono dal Grade assegnato a ciascun cliente.

Infine la cosiddetta “Latitudine”, che può essere attivata autonomamente dall’assicurato - senza necessità di richieste di copertura all’assicuratore - per le vendite effettuate verso acquirenti regolari nei pagamenti o valutati positivamente da un’agenzia di informazioni specializzata.

Allo scadere del termine di pagamento indicato in fattura, salvo che nel frattempo non sia subentrato un sinistro, l’assicurato ha la possibilità di accordare autonomamente al proprio cliente delle proroghe di pagamento, che non devono superare il termine massimo di tre mesi.

Ciò a condizione che la dilazione complessiva (cioè la dilazione originariamente concessa + la proroga) non oltrepassi il Termine Massimo di Dilazione di sette mesi

L’assicurato è tenuto ad effettuare una denuncia di mancato pagamento (c.d “Sinistro”), qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

  • insolvenza di diritto che si verifica nel caso in cui il cliente venga assoggettato a procedure concorsuali;
  • insolvenza di fatto, che si verifica quando è accertata l’incapacità del cliente di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento (mancato pagamento di un credito assicurato alla scadenza indicata in fattura o alla scadenza della proroga concessa. 

Per indennizzo si intende la liquidazione del danno all’assicurato. L’assicuratore liquida l’indennizzo generalmente entro 30 giorni dalla data di costituzione dello stesso.

L’Assicuratore può essere tenuto a pagare per ogni annualità assicurativa indennizzi e spese entro un limite massimo (c.d.  “Massimo Indennizzo”), parametrato ai premi del periodo assicurativo.

La polizza di assicurazione del credito nella maggior parte dei casi prevede anche che, contestualmente alla denuncia di un mancato pagamento, l’Assicurato affidi all’Assicuratore la gestione delle attività di recupero del credito, dandogli il necessario mandato.

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Allianz Trade è leader mondiale nell'assicurazione dei crediti commerciali e nella gestione del rischio di credito, e offre soluzioni su misura per mitigare i rischi associati al mancato incasso dei crediti commerciali, garantendo così la stabilità finanziaria delle imprese. I nostri prodotti e servizi aiutano le aziende nella gestione del rischio e dei  flussi di cassa (cash-flow), nella protezione dei crediti, nelle fideiussioni, nella tutela contro le  frodi commerciali, nei processi di recupero crediti e nell'assicurazione del credito per l’ e-commerce, assicurando la solidità finanziaria delle nostre aziende clienti. La nostra esperienza nella mitigazione del rischio e la conoscenza dei trend economici ci posizionano come consulenti di fiducia, consentendo alle aziende che aspirano al successo globale di espandersi nei mercati internazionali con fiducia.

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